L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 119/E del 22 novembre 2010, ha chiarito che il voucher di conciliazione (contributo previsto dal Programma Operativo Regionale del Piemonte) non costituisce reddito e, pertanto, è esente dall’Irpef se speso direttamente dal titolare del contributo; è, invece, reddito imponibile (autonomo o d’impresa) quando viene corrisposto alla struttura che eroga il servizio nei confronti del beneficiario.
Il voucher di cui sopra è un contributo che viene erogato in favore di coloro che devono far fronte a particolari necessità familiari (come, ad esempio, la cura e l’assistenza di anziani, figli piccoli, malati gravi o cronici, disabili, ecc.) avvalendosi di strutture o figure esterne, in modo di avere anche la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale o di avviamento all’occupazione.
Condizione necessaria, sottolinea l’Amministrazione finanziaria, è che l’obiettivo per il quale il contributo viene erogato sia conseguito.