Il termine di durata della responsabilità solidale decorre dalla cessazione del subappalto
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 7140/2012, ha fornito chiarimenti in merito al termine di durata della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
In particolare, è stata esaminata l’ipotesi prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (modificato dall’art. 21 del DL 5/2012, conv. da L. 32/2012), secondo cui, nell’appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato, in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Secondo il Ministero, il termine dei due anni indica l’appalto tra committente e appaltatore, il che, trasposto nell’ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, non può che riferirsi al contratto di appalto tra questi due soggetti. Pertanto, i due anni, nell’ipotesi di subappalto, decorrono dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto).
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