Il subappalto è lecito anche con gli strumenti dell'appaltatore
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 77 del 22 ottobre 2009, ha chiarito che un'impresa può affidare in subappalto l'esecuzione di una fase specifica di attività appartenente al proprio ciclo produttivo anche mettendo a disposizione dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice, le dotazioni esistenti in cantieri e stabilimenti già strutturati.
Il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce, infatti, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto. Di conseguenza, nel caso concreto, può ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve, in ogni caso, gravare sull'appaltatore (v. TAR Lombardia, Sez. I Brescia, n. 1627/2008).
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