Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato, giovedì 17 marzo 2022, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl n. 2505 di conversione del DL 4/2022, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il testo adesso passa alla Camera dei deputati che dovrà pronunciarsi entro il 28 marzo 2022.

Tra le novità che riguardano il mondo del lavoro, introdotte dal Senato rispetto al Decreto Legge 4/2022, si segnalano le seguenti:

Esonero contributivo per agenzie di viaggio e tour operator (art.4, cc. 2-bis - 2-sexies) – si prevede, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022. L'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero contributivo in esame non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Trovano applicazioni i limiti del Temporary framework.

Nomadi digitali e lavoratori extraUE da remoto (art. 6-bis) – si prevede l’inserimento dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all'UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 286 del 1998. Secondo il Testo Unico sull’immigrazione possono entrare in Italia, al di fuori delle quote previste ogni anno dal decreto flussi, alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività (es: dirigenti e personale altamente specializzato, lettori universitari, traduttori e interpreti ecc.).

Sono considerati nomadi digitali e lavoratori da remoto i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano (nuovo comma 1-sexies dell’art. 27 del D.Lgs. 286/1998).

Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti: non è richiesto il nulla osta al lavoro; il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

Ammortizzatori sociali (art. 7, cc 1, 1-bis e 2) – Vengono incluse tra le aziende che possono fruire degli ammortizzatori sociali nel primo trimestre 2022 senza la contribuzione addizionale anche quelle che fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.

Inserimento lavorativo delle persone con DSA (art. 7, c. 2-bis – 2-quinquies) – la norma è volta ad assicurare alle persone con disturbi specifici di apprendimento uguali opportunità per l’accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di un’attività lavorativa. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, si dispone, altresì, che le imprese attribuiscano al responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con i suddetti disturbi, il compito di creare l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle persone.

Somministrazione di lavoro (art. 23-bis) – si differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 l’art. 31, c. 1 del D.lgs. 81/2015 secondo cui qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, pari a 24 mesi (o diverso limite previsto dai contratti collettivi). L'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Applicazione dei contratti collettivi nel settore edile per fruire dei benefici (art.28-quater) - ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, si introduce, con riferimento ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le norme in esame riguardano i lavori edili che siano di importo superiore a 70.000 euro e che rientrino nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tra i benefici che ricadono nell’ambito di applicazione della norma si segnalano: il superbonus 110 per cento, la detrazione d’imposta per il superamento delle barriere architettoniche e il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.