Il rischio da ordigno bellico inesploso deve essere oggetto di valutazione
A cura della redazione
La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 14 del 29 dicembre 2015, ha precisato che la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione predetta deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale.
Non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tute le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.
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