Il rifiuto di trasformare il rapporto part time può legittimare il licenziamento
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29337 del 23 ottobre 2023, ha deciso che il datore di lavoro che intende licenziare un lavoratore, che si rifiuta di trasformare il suo rapporto di lavoro da part time a full time, è tenuto a provare che il recesso è l’unica soluzione organizzativa possibile per far fronte all’andamento economico dell’azienda.
Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità, una lavoratrice era stata licenziata per GMO dopo aver rifiutato la proposta della società di trasformare il contratto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno.
La lavoratrice ha impugnato il recesso datoriale davanti al Tribunale del lavoro che però lo ha rigettato ritenendo provate le ragioni della società, che nel frattempo aveva assunto un nuovo lavoratore con contratto full time, in sostituzione della dipendente licenziata.
Di diverso avviso la Corte d’appello, a cui si era rivolta la dipendente, che ha dichiarato nullo il licenziamento e ha condannato l’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria.
La società ha così proposto ricorso in Cassazione la quale ha considerato errata la valutazione effettuata dai giudici di merito.
Secondo la Suprema Corte non è preclusa la facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo, in caso di rifiuto di trasformazione del rapporto da part time a full time (o viceversa), ma è necessario che il datore di lavoro dimostri che le effettive esigenze economiche ed organizzative sono tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo parziale (o viceversa full time) se non con l’orario differente richiesto. Inoltre il datore di lavoro deve provare che effettivamente è stata formulata la proposta di trasformazione del rapporto di lavoro ed il conseguente rifiuto del lavoratore. Infine deve essere dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione o aumento dell’orario di lavoro (a seconda della tipologia di trasformazione) e il licenziamento.
In questo modo, il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro part time diventa una componente del più ampio onere della prova del datore di lavoro che comprende le ragioni economiche, da cui deriva l’impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale.
In sostanza il licenziamento non deve essere intimato a causa del rifiuto alla trasformazione in full time del rapporto, ma per l’impossibilità di utilizzare la prestazione part time quando le esigenze aziendali richiedono un’attività lavorativa a tempo pieno.
E’ dunque necessario non solo che il datore di lavoro provi l’effettività delle ragioni addotte per il cambiamento dell’orario di lavoro, ma anche l’impossibilità di utilizzare altrimenti la prestazione con modalità orarie differenti. Resta comunque ferma l’insindacabilità della scelta imprenditoriale nei suoi profili di congruità e opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.
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