Il reintegro del lavoratore deve avvenire nel medesimo posto di lavoro
A cura della redazione
Con la sentenza n. 7841 del 19 maggio 2003 la Corte di Cassazione precisa che quando un lavoratore licenziato è reintegrato per effetto dell'applicazione dell'articolo 18, L. 300/70, la riammissione in servizio deve avvenire nello stesso posto di lavoro precedentemente occupato.
Tale considerazione ha valenza anche se nel frattempo un altro lavoratore sia stato adibito alle predette mansioni in quanto è colpa del datore di lavoro l'illegittimo licenziamento ed il problema organizzativo emergente.
E' comunque facoltà del datore di lavoro provvedere al trasferimento del lavoratore considerato, in epoca successiva per le comprovate ragioni organizzative.