Il Ministero del Lavoro, con direttiva del 10/02/2009, ha disposto che l'INPS dovrà provvedere a trasmettere, in via telematica, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, le informazioni relative ai lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione salariale e a creare, entro 60 giorni, una banca dati informatizzata per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il Ministero chiarisce quanto già disposto nel D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 e fissa le prime linee guida.
In particolare, per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa.  Proprio la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale è, secondo la normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, condizione necessaria per acquisire il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito. Pertanto, l'eventuale rifiuto del lavoratore a sottoscrivere la suddetta dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro.