L’INL, con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, ha riepilogato le sanzioni che trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che viola le disposizioni introdotte dal Dlgs 105/2022 meglio noto come Decreto congedi, tra le quali che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo a fruire del lavoro agile, in particolar modo dai soggetti a cui è riconosciuta una priorità, comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere.

Le altre sanzioni invece sono le seguenti:

-          Rifiutare, opporsi o essere di ostacolo al congedo obbligatorio del padre: sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. La violazione è diffidabile, se il congedo è ancora fruibile, e comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti. Il datore può chiedere al lavoratore di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di 5 giorni.

-          Rifiutare, opporsi o essere di ostacolo la congedo di paternità facoltativo: arresto fino a 6 mesi.  La violazione comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti.

-          Licenziare il padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatori o alternativo (il divieto opera fino ad un anno di età del bambino): sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La violazione comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti.

-          Vietare il rientro dalla maternità e la conservazione del posto di lavoro: sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La violazione comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti.

-          Rifiutare, opporsi o essere di ostacolo al congedo parentale: sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

-           Rifiutare, opporsi o essere di ostacolo ai permessi per assistere una persona con disabilità: La violazione comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti.

-          Rifiutare, opporsi o essere di ostacolo al diritto di trasformare il contratto da tempo pieno in part time in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o con totale o permanente inabilità lavorativa di un familiare o di parte delle unioni civili o delle convivenze di fatto: La violazione comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti.

-          Rifiutare, opporsi o essere di ostacolo ai congedi per eventi o cause particolari ex art. 4 L. 53/2000: La violazione comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti.

L’INL coglie l’occasione per ricordare che il divieto di licenziamento e l’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni, trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita è avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.