Il Radon: fact-sheet dell’INAIL
A cura della redazione
Il primo agente di rischio di tumore al polmone è il fumo di tabacco, ma al secondo posto si trova il Radon, con una percentuale di circa il 10% di tutti i casi di cancro al polmone. L’INAIL con l’obbiettivo di ridurre l’esposizione ed aumentare la sensibilità dei lavoratori, ha pubblicato una fact sheet con delle informazioni sulla prevenzione e protezione dall’esposizione al Radon.
Di cosa si tratta
Il Radon è un gas naturale che deriva dal decadimento nucleare del radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. La potenzialità di questo gas risiede nella sua capacità di essere inodore ed incolore, per cui risulta impercettibile la sua presenza. È stato classificato nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene, ovvero “agenti che sono cancerogeni certi per l’essere umano”, infatti se inalato interagisce con il DNA delle cellule provocando dei danni.
Attualmente la normativa in vigore che regolamenta l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro è il Decreto legislativo 101/2020.
La principale sorgente di esposizione è rappresentata dal suolo, per cui è potenzialmente presente in ogni luogo di lavoro, ma ove è più probabile riscontrare un livello elevato di radon sono i locali:
- sotterranei;
- seminterrati e/o pianoterra;
- con grandi quantità di acqua (centrali idroelettriche, impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua, impianti di imbottigliamento delle acque minerali).
Per conoscere la quantità di gas presente in questi spazi è necessario eseguire una misurazione della concentrazione media annua in aria per verificare che non siano superati i livelli di riferimento (LdR), ovvero 300 Bq/m^3.
Se risultano dei valori superiori è obbligo del Datore di Lavoro adottare delle misure per ridurre le concentrazioni di Radon. Risulta comunque sempre buona norma, anche in presenza di livelli non superiori al LdR, effettuare delle modifiche strutturali per ridurre la presenza a valori più bassi possibile, poiché si tratta di un gas del gruppo 1. Nel caso in cui non sono presenti dei superamenti dei LdR è necessaria una rivalutazione ogni otto anni. Al contrario, quando non sono rispettati i LdR il Datore di lavoro deve provvedere ad eseguire dei veri e propri interventi di risanamento, eseguiti da un esperto in interventi di risanamento. Se vengono riportati i valori al di sotto del LdR, la rivalutazione deve essere fatta ogni quattro anni.
Se tali interventi non risultano attuabili/ efficaci, l’esperto di radioprotezione effettua una valutazione della dose ricevuta da ciascun lavoratore, i cui risultati devono essere confrontati con il livello di dose efficace pari a 6 mSv/anno. Se tale limite viene rispettato è previsto che il Datore di lavoro tenga sotto controllo le dosi efficaci fino ad ulteriori misure correttive.
Indicazioni operative
La valutazione del rischio connesso all’esposizione al radon deve essere eseguita secondo le modalità riportate nell’ allegato II del D.lgs 101 del 2020, da personale riconosciuto o in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tale valutazione deve essere integrata al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In tutti i casi in cui viene registrato il superamento del LdR il Datore di lavoro ha l’obbligo di informare gli organi di vigilanza territoriale e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali mediante l’invio di una comunicazione contenente la relazione tecnica, la verifica di efficacia dell’intervento di risanamento con annessa una descrizione della tipologia di interventi adottati.
La valutazione del rischio di esposizione al radon riguarda anche la categoria di lavoratori che nello svolgimento della loro attività occupano i locali sopracitati per un tempo limitato, come ad esempio manutentori o ispettori, per cui in questi casi bisogna tenere conto dei livelli di radon e del tempo di esposizione.
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