L’Inps ha illustrato l’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione ai sensi del D.Lgs. 62/2024, anche ai fin del collocamento obbligatorio e dei benefici della legge 104/1992.Con la circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 l’Istituto previdenziale illustra, con ampie e articolate istruzioni, le diverse fasi valide su tutto il territorio nazionale, salvo le province in cui si applicherà in modo sperimentale la nuova disciplina e cioè Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste.Pertanto, per quest’anno, salvo nelle province indicate, per la presentazione della domanda di accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile ai sensi delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 12 marzo 1999, n. 68, è necessario il rilascio e la trasmissione telematica del certificato attestante le infermità invalidanti (c.d. certificato medico introduttivo che ha validità massima di 90 giorni). Il certificato è rilasciato da un medico regolarmente iscritto agli ordini provinciali e abilitato quale certificatore.Per quanto concerne invece, le malattie oncologiche e i casi di patologia di minori, la compilazione e trasmissione dei suddetti certificati è consentita anche ai medici specialisti che hanno in cura il paziente presso Strutture sanitarie che hanno sottoscritto i relativi Protocolli.Il passaggio successivo consiste nella presentazione della domanda all’Inps in via telematica anche tramite delegato o autorizzato (tutore, amministratore di sostegno, esercente la potestà parentale oppure Patronato o associazione (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).Unitamente alla domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità e sordocecità può essere presentata quella per il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999 (per invalidità superiore al 45%).La domanda viene poi trasmessa alla Asl competente, in cui operano una o più Commissioni sanitarie per l’accertamento sanitario dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità o condizione di disabilità.Gli accertamenti per lo stato di handicap grave e per il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999, sono effettuati dalle medesime Commissioni, integrate in questo caso da un operatore sociale in servizio presso le ASL.In questi ultimi casi, il verbale rilasciato dalla Commissione Medica Integrata è immediatamente produttivo di effetti giuridici, in attesa di quella definitiva da parte dell’ufficio medico-legale dell’Inps, e si tratta, tra l’altro, delle agevolazioni per i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/1992.L’Inps ha la competenza esclusiva in materia di revisione dei verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. In attesa dell’eventuale visita di revisione, la persona con disabilità conserva tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.Sempre in materia di revisione, l’ultima legge di bilancio ha stabilito  che fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite sugli atti documentali, ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta. Tale disposizione si estende anche alle province comprese nella nuova disciplina che loro sperimentano nel corso del 2025.