Il principio dei Consulenti del Lavoro sulla detassazione degli straordinari
A cura della redazione
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diffuso in data 30 giugno 2008 il principio n. 6 in materia di detassazione degli straordinari. Nel documento in commento, dopo aver precisato l'ambito di applicazione della tassazione ridotta del 10% - tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia, presso datori di lavoro del settore privato - vengono affrontate le principali criticità del beneficio introdotto dal DL 27 maggio 2008 n. 93. Riguardo al limite dei 30.000 euro percepiti dal lavoratore nel corso del 2007, nel calcolo devono essere considerati anche gli eventuali emolumenti percepiti a titolo di lavoro straordinario o di premi di risultato, mentre sono escluse dal limite le somme soggette a tassazione separata, come arretrati di lavoro dipendente e erogazione trattamento di fine rapporto. A titolo di lavoro straordinario, possono essere detassate sia le erogazioni legate a prestazioni ulteriori rispetto all'orario normale di lavoro ai sensi del DLGS 66/2003, sia le prestazioni straordinarie così considerate dal contratto collettivo applicato (ad esempio, quando il CCNL stabilisce che ai fini dello straordinario devono essere considerate come lavoro effettivo le giornate di assenza per malattia). È inoltre possibile detassare gli straordinari forfetizzati, qualora sia possibile dimostrare un'effettiva prestazione straordinaria. Riguardo la retribuzione premiante, sempre secondo il principio dei Consulenti del Lavoro, è possibile detassare anche le somme previste in modo unilaterale dal datore di lavoro, senza la necessità quindi di un Contratto Aziendale, purché non rientrino tra le somme erogate stabilmente in misura fissa e già entrate nel patrimonio del lavoratore. Il periodo agevolato, 1° luglio 2008 - 31 dicembre 2008 (o meglio, 12 gennaio in virtù del principio di cassa allargata), richiede, per il lavoro straordinario, l'effettuazione e l'erogazione del relativo compenso, mentre per la retribuzione premiante solo il principio di cassa. Riguardo alla misura del beneficio, 3.000 euro lordi, sono fatte le seguenti precisazioni: 1) L'importo deve ritenersi una franchigia: il superamento comporta l'applicazione della tassazione ordinaria solo sulla parte eccedente; 2) L'importo lordo deve intendersi al lordo della sola imposta sostitutiva e non del contributo previdenziale a carico dei lavoratori; 3) L'importo deve intendersi riferito al singolo lavoratore nel semestre, a prescindere dai singoli rapporti di lavoro.