Il preposto è responsabile del decesso del lavoratore
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3712 del 30 gennaio 2023, ha deciso che se il lavoratore, durante lo svolgimento della sua attività, subisce un infortunio mortale, la colpa del fatto accaduto ricade sul preposto della società, che ricopre il ruolo di responsabile della sicurezza del luogo in cui si stavano svolgendo i lavori.
Nel caso sottoposto al giudizio di legittimità, un dipendente con funzioni di preposto, era stato condannato dal Tribunale alla pena di 2 anni di reclusione, insieme ad altri coimputati, e al contestuale risarcimento dei danni derivanti dalle parti civili costituite in solido, a seguito dell’omicidio colposo di un dipendente che decedeva per folgorazione da arco voltaico mentre era impegnato nelle operazioni di sostituzione in quota dei cavi elettrici dell’alta tensione posti sui binari di una linea ferroviaria. Più precisamente, mentre l’operaio era impegnato a tendere con le mani il cavo, ancorato al palo di sostegno mediante un morsetto, nel sollevare il cavo stesso verso i fili di alta tensione, determinava un arco voltaico che provocava una violenta scarica elettrica che lo colpiva, cagionandone l’immediata folgorazione e l’arresto cardiaco.
Gli imputati hanno presentato ricorso presso la Corte d’Appello che ha confermato, seppur parzialmente, la sentenza di prima grado (è stato prosciolto uno dei computatati per essere il reato a lui ascritto estinto).
La causa è così giunta dinnanzi alla Suprema Corte che ha condiviso la motivazione della sentenza dei giudici di merito, ritenendola logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
E’ stata quindi confermata la responsabilità del preposto, rimarcando come lo stesso fosse presente in cantiere il giorno dei fatti, e quindi aveva potuto osservare che i lavori erano cominciati e proseguiti nonostante l'omessa disalimentazione e l'omesso blocco della circolazione, mentre appare decisamente poco credibile che la società abbia consento la sola posa del trefolo sui binari per poi lasciarli incustoditi in attesa di un futuro via libera conseguente alla redazione del verbale di secondo livello e di una disalimentazione che, per la sua seria conseguenza sul traffico ferroviario, certamente doveva essere predisposta ed autorizzata con largo anticipo; del resto il lavoro di srotolamento era terminato e proprio il preposto aveva incaricato due operai di andare a prelevare un'altra bobina di trefolo necessaria per andare avanti, segno evidente che quello ricevuto in precedenza era stato interamente posato e si stava procedendo alla sua sistemazione in quota.
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