Come espresso dalla normativa, anche a seguito del decreto-legge 146/2021, e ribadito dalla giurisprudenza, il compito del preposto è principalmente quello di garantire il rispetto delle disposizioni in materia e salute e sicurezza. Sebbene il ruolo del preposto non preveda la predisposizione di misure di sicurezza, né tantomeno la valutazione dei rischi, può egli dare un contributo nell’individuazione di alcuni rischi?

Cosa tratta

Sono note le novità apportate all’art.19 del D.Lgs. 81/08, relativamente agli obblighi del preposto, che riportiamo, in breve, per chiarezza:

  1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
  2. Intervenire, in caso di rilevazione di un comportamento non consono di un lavoratore;
  3. Interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti, in caso di reiterazione del comportamento non consono;
  4. Verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  5. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni per la corretta esecuzione dell’esodo;
  6. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  7. Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo;
  8. Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro le condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
  9. Interrompere, se necessario, temporaneamente l'attività in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro;
  10. Frequentare gli appositi corsi.In caso di rilevazione di problematiche e deficienze che costituiscano un pericolo imminente, il preposto assume, quindi, un ruolo chiave e attivo nella mitigazione del rischio.

 

Appare chiaro che il preposto non può esistere come mero vigilante, ma in virtù delle sue competenze e della sua esperienza viene ritenuto in grado di riconoscere le situazioni di pericolo e di decidere quando intervenire con l’allontanamento dei lavoratori e l’interruzione dell’attività lavorativa. In una attività lavorativa, nella quale è previsto l’utilizzo di attrezzature e macchinari, il preposto è quindi ritenuto in grado di riconoscere e valutare la pericolosità di anomalie sugli stessi.

Ma facendo un passo in più, in una organizzazione in cui vi siano capireparto e capiturno, che ricoprono il ruolo di preposto per nomina o di fatto, questi dovrebbero aver ricevuto formazione e maturato esperienza tale da conoscere il funzionamento dei macchinari, relativamente alla loro area di gestione, ma ne conosceranno anche i rischi derivanti da uso, set-up, manutenzione. Ad esempio, di uno specifico macchinario potrebbero conoscere i rischi legati ad operazioni svolte saltuariamente, di cui il Datore di Lavoro potrebbe non conoscere nel dettaglio le fasi e gli aspetti critici.

Fermo restando che rimane indelegabile l’obbligo di valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro, i preposti possono quindi costituire, per il DL e il Servizio di Prevenzione e Protezione, una risorsa importante nell’individuazione dei rischi residui legati all’uso di macchinari, impianti e attrezzature.

Ovviamente, il Datore di Lavoro dovrà essere in grado di esaminare, in modo critico, le segnalazioni del preposto, depurandole il più possibile da vizi e valutazioni soggettive. Questo perché, se da una parte l’esperienza quotidiana con le lavorazioni da valutare è una risorsa, sappiamo che questa comporta alcuni problemi, fra cui l’assuefazione a situazioni di pericolo non imminente, che portano a sottostimare il rischio. È la classica dinamica che porta a considerare un evento altamente improbabile, solo perché non ne abbiamo mai avuto esperienza diretta.

Inoltre, le segnalazioni di pericolo imminente eventualmente ricevute nel tempo dai preposti, una volta rientrata la situazione di emergenza, possono costituire una base di dati per individuare eventuali aree di azione e miglioramento in azienda, all’interno del proprio sistema di gestione della SSL. Fra queste segnalazioni, infatti, dovrebbero rientrare anche i “near miss”, per cui diventa palese come darne risalto sia fondamentale in un’ottica di prevenzione di accadimenti più gravi, oltre che un modo per rendere più efficace il proprio sistema di gestione.

Ricapitolando, in particolare nell’ambito dei rischi derivanti dall’uso di macchine, il preposto può rappresentare per un Datore di lavoro:

  • Un garante dell’attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;
  • Una figura con cui collaborare per l’individuazione dei rischi residui.

Quando entra in vigore

Le norme citate sono già in vigore.

Indicazioni operative

Nell’aggiornamento della valutazione dei rischi derivanti dall’uso di macchine, il Datore di Lavoro potrà:

  • Consultare i preposti per individuare i rischi residui presenti in tutte le fasi di lavoro (uso, set-up, manutenzione), anche quelle svolte più raramente.
  • Tenere conto delle segnalazioni, inclusi near miss, ricevute da parte dei preposti nel tempo, per individuare eventuali rischi non valutati in precedenza o sottostimati. Al fine di rendere questo processo efficace nel proprio sistema di gestione, è importante definire come l’organizzazione preferisce ricevere queste segnalazioni e fornire ai preposti la formazione e l’informazione necessaria su queste procedure interne. Come supporto a questa attività, è possibile consultare anche il modello di rilevazione dei near misses pubblicato da INAIL a gennaio 2024 “Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near missroposta di un modello tecnico organizzativo”.

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