Sulla G.U. n. 290/2022 è stato pubblicato il DPR 4 ottobre 2022 n. 191 che modifica sostanzialmente il DPR 394/1999 (c.d. Regolamento attuativo del T.U. immigrazione) prevedendo, tra l’altro, che i permessi per minore età e per motivi familiari al minore straniero non accompagnato (in origine denominato per integrazione sociale e civile del minore) consentono l’esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile.

Al raggiungimento della maggiore età, allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Inoltre si prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo, rilasciato al minore straniero non accompagnato, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, nel caso in cui venga negata la protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.

Il Provvedimento dispone anche che per i minori stranieri non accompagnati affidati oppure sottoposti a tutela, titolari di un permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari al minore straniero non accompagnato, la conversione in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, è subordinata alla richiesta di un parere favorevole del Ministero del lavoro. La richiesta è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per minore età e per integrazione sociale e civile del minore per il quale si chiede la conversione.

Il DPR 191/2022 prevede inoltre che in caso di divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età allo straniero non accompagnato fino a che non abbiamo compiuto la maggiore età, a meno che non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero non accompagnato. Il permesso di soggiorno per minore età viene riconosciuto anche al minore di 14 anni affidato o sottoposto a tutela di uno straniero regolarmente soggiornante.

Infine, come sopra ricordato, il permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore è stato sostituito con il permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero non accompagnato che viene rilasciato allo straniero infra quattordicenne affidato o sottoposto a tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.