Il periodo di non rilascio del DURC decorre da quando gli illeciti sono stati definitivamente accertati
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.33 dell’11 dicembre 2013, ha precisato che l’arco temporale pari a 24 mesi durante il quale l’impresa non può ottenere il DURC utile per il godimento dei benefici normativi e contributivi decorre dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati.
A tal fine, il Ministero richiama la circolare 5/2008 secondo cui il DURC non viene rilasciato quando le violazioni sono state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione. Viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta, non integra il presupposto della causa ostativa.
Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi quelli di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
La nota ministeriale evidenzia anche le novità introdotte dall’art.31 del DL 69/2013 (L. 98/2013) secondo cui ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, statale e regionale, il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Sul punto il Ministero ha specificato che l’eventuale sospensione del DURC in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale DURC rilasciato in precedenza per la stessa finalità.
Infine si precisa che la disciplina delle cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i documenti acquisiti d’ufficio dalla P.A.
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