Con Interpello n. 3 del 12 Giugno 2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dalla Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale in merito all’obbligo di frequenza da parte degli al RLS al 100 % delle ore di formazione previste.

Cosa tratta?

L’interpello n. 3 del 12 Giugno 2023 riguarda il quesito posto dalla Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, in merito ““all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”

La Commissione nel dare una risposta ha citato l’articoli 37 del D. Lgs. 81/08 in alcuni dei suoi commi, quali:

  • comma 1 secondo cui il Datore di Lavoro deve assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori e ne determina anche i contenuti fondamentali;
  • comma 10 secondo cui “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;
  • comma 11 che specifica che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. Inoltre “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
  • comma 12 secondo cui la formazione degli RLS deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, durante l’orario di lavoro e a carico del Datore di Lavoro.

In conclusione, la Commissione afferma che sia già esplicito che la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve avere durata minima di 32 ore e che le modalità, la durata e i contenuti specifici della stessa, così come se ne deduce la soglia di assenza prevista, vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Quando entra in vigore

L’interpello, pubblicato in data 12 Giugno 2023, non prevede delle date di applicazione delle indicazioni in esso contenute ma rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per tutte le figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro.

Indicazioni operative

Visto l’argomento attenzionato, è sempre utile fare un riepilogo in merito alla figura del RLS.

Il RLS è eletto o designato in tutte le unità produttive:

  • in quelle che occupano fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
  • in quelle con più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il 28 Aprile.

In ogni caso il numero minimo dei RLS è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle elencate all’articolo 50 del D. Lgs. 81/08 mentre per quanto riguarda il percorso formativo è già stato fatto sopra un completo riepilogo.

Vale la pena ricordare che la mancata elezione o designazione non è sanzionata dal Testo Unico in quanto non si configura come un obbligo del Datore di Lavoro ma come un diritto / dovere dei lavoratori.

Si rimanda all’interpello in allegato per tutti i dettagli.