L'istituto assicurativo fornisce con la circolare 56 del 27 luglio 2001 le istruzioni operative relative al sistema sanzionatorio civile e amministrativo, recentemente riformato dalla legge Finanziaria per il 2001.
Le inadempienze prese in considerazione sono suddivise in due tipologie:
- omissione, intesa come il mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie;
- evasione, intesa come ogni altro mancato o ritardato pagamento del premio, connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.
Omissione - L'ipotesi dell'omissione ricomprende le seguenti fattispecie: l'omissione generica e l'omissione derivante da oggettive incertezze. Nella prima ipotesi si applica la sanzione civile pari al T.U.R. (4,5%) maggiorato di 5,5 punti, cosicché la sanzione civile è pari al 10%. L'ammontare complessivo della sanzione non può comunque superare il tetto massimo del 40% del premio omesso. Raggiunto tale limite si applicano gli interessi di mora (8,4%) sul premio non versato a partire dal giorno successivo a quello in cui è maturato il tetto massimo.
Riguardo invece alle omissioni causate da oggettive incertezze, da intendersi come incertezze interpretative relative all'obbligo di pagamento fondate su contrastanti indirizzi giurisprudenziali o amministrativi relativi ad un medesimo periodo di tempo, l'Inail fissa il relativo termine di pagamento:
- se il premio è versato entro tale termine comunque si applicherà dalla data iniziale dell'inadempienza la disciplina relativa all'omissione, ovvero la sanzione civile pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti percentuali senza calcolare gli interessi di mora;
- se il premio è versato oltre detto termine si applica la stessa disciplina prevista per l'omissione, compresi gli interessi di mora.
Tuttavia nel caso in cui l'omissione contributiva sia derivata da oggettive incertezze di particolari rilevanza (art. 116, comma 15 L. Finanziaria 2001) la sanzione civile è ridotta alla misura degli interessi legali.
Evasione - Tre sono le ipotesi regolamentate dalla circolare n. 56: evasione accertata d'ufficio; evasione denunciate entro 12 mesi; evasione derivante da oggettive incertezze.
Nel primo caso, relativa soprattutto a ipotesi in cui il datore occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, si applicherà la sanzione pari al 30% del premio evaso, con il tetto massimo del 60%. Oltre tale limite si applicano gli interessi di mora (8,4%) sul premio non versato.
L'evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, cioè prima di richieste specifiche da parte degli enti impositori, prevede il pagamento di una sanzione la cui misura è correlata alla data del pagamento del premio: se il premio è versato entro 30 giorni e, comunque, entro il termine fissato dall'Istituto, si applica la disciplina prevista per l'omissione, ovvero la sanzione civile pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti nonché, dopo il tetto massimo del 40%, gli interessi di mora; se il premio è versato oltre 30 giorni e, comunque, oltre il termine fissato dall'Istituto, si applica la disciplina prevista per l'evasione accertata d'ufficio, ovvero la sanzione civile pari al 30% nonché, dopo il tetto massimo del 60%, gli interessi di mora.
Da ultimo nell'ipotesi di evasione in caso di oggettive incertezze l'Inail fissa il termine per il pagamento del premio evaso successivamente alla risoluzione dell'incertezza:
- se il premio è versato entro detto termine, si applica (dalla data iniziale dell'inadempienza) la disciplina prevista per l'omissione, ovvero la sanzione civile pari al t.u.r. maggiorato di 5,5 punti, senza calcolare gli interessi di mora;
- se il premio è versato oltre detto termine, si applica la disciplina prevista per l'evasione accertata d'ufficio, compresi gli interessi di mora.
Non è compresa in questa fattispecie l'ipotesi dell'evasione derivata da oggettive incertezze di "particolare rilevanza", per la quale è disposta la riduzione della sanzione civile fino alla misura degli interessi legali.
Decorrenza - L'Inail rende inoltre noto che la nuova normativa sulle sanzioni civili si applica anche alle inadempienze commesse prima del 2001, con l'esclusione di quelle già versate entro il 30 settembre 2000.