Il 18 Aprile 2023 la Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato il nuovo Regolamento Macchine che, dopo 42 mesi dalla sua entrata in vigore, andrà definitivamente a sostituire l’attuale direttiva 2006/42/CE.

Cosa tratta

Per comprendere al meglio tutte le novità introdotte e le differenze con la precedente normativa sulle macchine, è bene ricordare quale sia la differenza tra direttiva e regolamento:

  • Direttiva: atto legislativo che stabilisce un obiettivo che i Paesi dell’UE devono attuare e ciascun Paese può decidere le modalità di attuazione.
  • Regolamento: atto legislativo vincolante che deve essere applicato tal quale nell’intera Unione Europea.

Pertanto un Regolamento può facilmente permettere un’attuazione più uniforme delle sue disposizioni in tutta l’Unione Europea. Proprio uno dei considerando iniziali infatti spiega come si è arrivati a questa scelta e cioè che “l’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/42/CE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità”.

Il regolamento ha diversi obiettivi:

  • garantire la sicurezza delle macchine e rafforzare la fiducia degli utenti nelle nuove tecnologie, infatti i fabbricanti dovranno garantire che i prodotti rispettino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) stabiliti nel regolamento;
  • ridurre gli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti;
  • promuovere la certezza del diritto, infatti il nuovo regolamento sarà direttamente vincolante in tutta la Ue;
  • istituire una vigilanza del mercato più efficace (tramite coordinamento con gli Enti ispettivi italiani).

Il Regolamento si applica alle macchine, alle “quasi macchine” e ai prodotti correlati alle macchine di seguito specificati:

  • Attrezzature intercambiabili;
  • Componenti di sicurezza (di cui ora fanno parte anche i software);
  • Accessori di sollevamento;
  • Catene, funi e cinghie;
  • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Tra gli operatori economici, oltre al fabbricante e al mandatario, vengono introdotte due nuove figure:

  1. l’importatore, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo;
  2. Il distributore, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato.

L’importatore è responsabile della conformità del prodotto, valutata dal fabbricante, e ne risponde in prima persona mentre il distributore deve essenzialmente verificare che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato dalla documentazione necessaria.

Sul mercato sono ormai presenti macchinari che dipendono sempre meno dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere altre azioni in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri).

La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita, nel nuovo regolamento, da una dichiarazione di conformità UE, che racchiuda anche altri eventuali atti applicati ai prodotti.

Tra le altre novità da segnalare vi è anche l’elenco dei prodotti considerati ad alto rischio che, da allegato IV della direttiva macchine, è diventato allegato I del nuovo Regolamento. L’elenco è rimasto invariato ma sono stati aggiunti i componenti di sicurezza con comportamento auto-evolutivo e le macchine che incorporano sistemi con comportamento auto-evolutivo.

Quando entra in vigore

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, non ancora avvenuta e che si prevede possa avvenire a Luglio.

In realtà l’applicazione sarà effettiva dopo 42 mesi dalla sua entrata in vigore anche se alcuni articoli si applicano a decorrere da altre date, quali ad esempio:

  • Gli articoli da 26 a 42 (sei mesi dopo l’entrata in vigore);
  • L’articolo 50, paragrafo 1 (39 mesi dopo l’entrata in vigore)
  • L’articolo 6, paragrafo 7 e gli articoli da 48 a 52 (con l’entrata in vigore)
  • L’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, 8, 11 oltre all’articolo 47 e 53 (12 mesi dopo l’entrata in vigore).

Indicazioni operative

Anche se il regolamento deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Europea, si presume che questo non avrà rilevanti modifiche rispetto a quello già approvato.

Si rimanda al testo approvato del regolamento in allegato per tutti i dettagli.