L'Agenzia delle entrate, con un comunicato del 25/11/2003, ha reso noto che è stato approvato il nuovo modello di certificazione unica CUD 2004 relativo ai redditi del 2003. Il Modello è disponibile nella sezione ***Modulistica***. Le novità - Rispetto alla versione dello scorso anno, lo schema di certificazione presenta importanti novità legate alle nuove disposizioni introdotte, con decorrenza 1° gennaio 2004, dalla L. 289/2002 in materia di deduzioni (art. 10-bis del TUIR) e di detrazioni (art. 13 del TUIR). Le istruzioni contengono altresì, così come precisato dal comunicato dell'Agenzia delle entrare del 26-11-2003, informazioni più precise per la compilazione della certificazione al fine di agevolare il lavoratore nell'eventuale dichiarazione dei redditi. In particolare, le novità sono le seguenti: Termine: a decorrere dal 2004 (redditi 2003) il mod. CUD deve essere consegnato ai lavoratori interessati entro il 15 di marzo (prossima scadenza 15-3-2004), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato; Previdenza complementare: le istruzioni precisano ai fini della compilazione del punto 8 della parte "A-dati generali" che qualora nel corso dell'anno si siano verificati in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici o a una situazione codificata e altre non codificate (identificano situazioni diverse legate alla previdenza complementare), il sostituto d'imposta dovrà indicare il codice "A" nel punto 8 in argomento e specificare la particolare situazione nelle annotazioni; Redditi interessati alla dichiarazione: nei punti 1 e 2, occorrerà, quest'anno, indicare distintamente i redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui al nuovo art. 10-bis del TUIR (No tax area) e delle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del medesimo TUIR da quelli per i quali non è possibile fruire delle citate agevolazioni. Va peraltro segnalato che l'ammontare da riportare nel punto 1 è quello al lordo della deduzione ex art. 10-bis, ma al netto degli oneri deducibili indicati nei successivi punti 25 (oneri sostenuti) e 26 (contributi previdenza complementare); Deduzione art. 10-bis - La nuova certificazione prevede: - un punto (4) per evidenziare se il lavoratore ha chiesto di non applicare la deduzione in argomento; - un punto (6) per indicare il numero dei giorni della durata del rapporto di lavoro al fine della quantificazione della deduzione per lavoro dipendente di ? 4.500 (per i redditi da pensione occorre compilare il punto 7); - un punto (24) per indicare l'ammontare della deduzione riconosciuta; - nuovi campi: occorre indicare l'ammontare del reddito imponibile IRPEF sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito, vale a dire i redditi indicati nei punti 1 e 2 meno la deduzione art. 10-bis di cui al punto 24, e la corrispondente imposta lorda; dati previdenziali INPS: la novità consiste nel compilare la relativa sezioni anche per i dirigenti industriali, che a decorrere dal 2003 sono passati dall'INPDAI all'INPS. Rispetto allo scorso anno tale sezione ha perso due informazioni, in particolare: - la casella "ente" (non è più necessario distinguere l'INPS dall'INPDAI); - la casella "FG" nelle assicurazioni coperte.