Cosa tratta?

Finora il D.M. 10/03/1998 non prevedeva nessun requisito specifico per svolgere la docenza in materia antincendio: i soggetti formatori dovevano semplicemente possedere comprovata esperienza in materia.

Con l’entrata in vigore del Decreto 2 Settembre 2021, invece, sono previsti specifici requisiti (art. 6) per tutti coloro che intendono svolgere il ruolo di docente antincendio e viene specificato come devono essere strutturati e organizzati, anche a livello di contenuti, i corsi di formazione e aggiornamento a loro riservati (Allegato V).

I requisiti sono diversi a seconda del tipo di abilitazione che si intende ricevere: se docenti per la sola parte teorica, per la sola parte pratica o per entrambe.

Nel dettaglio i docenti di parte teorica e pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dai VV.F. (durata minima 60 ore e relativo esame finale), secondo le modalità definite nell’allegato V;

c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al D. Lgs. 8 marzo 2006, n.139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo B, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti di parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dai VV.F. (durata 48 ore e relativo esame finale) secondo le modalità definite nell’allegato V;

c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al D. Lgs. 8 marzo 2006, n.139;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti di parte pratica, infine, devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dai VV.F. (durata minima 28 ore e relativo esame finale), secondo le modalità definite all’allegato V;

c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Alla data di entrata in vigore del Decreto 2 Settembre 2021, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

In tutti i casi, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o dall’entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore.

Quando entra in vigore

L’entrata in vigore è stata fissata per il 04.10.2022, salvo eventuali proroghe.

Indicazioni operative

I docenti sono tenuti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti elencati, su richiesta degli Organi di Vigilanza, esibendo tutta la documentazione necessaria o tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.