Il nuovo bonus carburante è cumulabile con i fringe benefit
A cura della redazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. n. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
L’art. 4 della disposizione disciplina il nuovo Bonus carburante per i dipendenti. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (ovvero i fringe benefit esenti fino a 258,23 euro per periodo d’imposta).
Vengono inoltre introdotte disposizioni in materia di integrazioni salariali (art. 11). Nel dettaglio:
- Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro destinatari della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga ai limiti di durata, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
- Sempre al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al decreto (sostanzialmente si tratta delle strutture turistiche e della ristorazione) rientranti nel campo di applicazione del Fondi di solidarietà bilaterali, del FIS e del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale in deroga per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
- I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al decreto (siderurgia, legno, ceramica, automotive, agroindustria) che, a decorrere dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.
L’art. 12 introduce un’agevolazione contributiva (esonero totale) per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. In particolare, l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento. Tale beneficio non è cumulabile, in caso di assunzione di lavoratori beneficiari della NASPI, con quello previsto dall’art. 2, c. 10-bis della L. n. 92/2012 (ovvero incentivo pari al 20% della NASPI residua che sarebbe spettata al lavoratore).
Particolarmente interessante è anche la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini. Nel dettaglio, si prevede che a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 4 marzo 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
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