Il nuovo accordo UE - Svizzera sulla libera circolazione delle persone non si applica ancora alla Croazia
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 7/05/2015 n. 92, ha reso noto che dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori distaccati in Svizzera le disposizioni sulla sicurezza sociale contenute nel regolamento UE 465/2012 e le istruzioni operative emanate dall’istituto previdenziale con la circolare 115/2012.
L’intervento chiarificatore dell’INPS fa seguito alla decisione 1/2014 (in GUCE L367/2014) adottata dal Comitato misto istituito nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Regolamento 645/2012, modificativo dei Regolamenti 883/2004 e 987/2009, trova applicazione anche in caso di distacchi nello Stato elvetico.
Detto accordo invece continua a non essere applicabile nei rapporti con la Croazia dove restano confermate le disposizioni contenute nella circolare 165/2016.
In quella sede l’Istituto previdenziale ha precisato che con particolare riferimento alla materia della legislazione applicabile, per quanto riguarda la Svizzera, trova applicazione il protocollo finale, allegato alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962.
Detto protocollo al punto 4) dispone che “la regolamentazione dell’art. 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad eccezione della lettera f) del citato articolo”
In particolare il citato articolo 5 prevede alcune deroghe (es. distacco) al principio di territorialità della legislazione applicabile che, ad eccezione del personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari (lett. f), si applicano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro cittadinanza (circolare 324 Ce.N.P. del 4 ottobre 1978).
Come già precisato al punto 2 della circolare n. 107 del 13 agosto 2012 la predetta disposizione convenzionale deve ritenersi in vigore anche successivamente all’estensione dei nuovi regolamenti alla Svizzera.
Ne consegue che le disposizioni riguardanti la legislazione applicabile, contenute nei regolamenti comunitari, devono ritenersi applicabili anche nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi.
Pertanto sarà possibile applicare la regolamentazione comunitaria, in materia di determinazione della legislazione applicabile, anche al cittadino croato nei rapporti con la Svizzera.
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