Il Minlavoro apre una sezione ad hoc per il Libro Unico del Lavoro
A cura della redazione
Il Ministero in vista della scadenza del regime transitorio e della effettiva istituzione del Libro Unico del Lavoro, prevista per il 16 febbraio 2009 ha reso noto sul proprio sito internet che è disponibile una sezione dedicata interamente al Libro Unico del lavoro http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/LibroUnico/ nella quale è possibile trovare: la documentazione normativa; le istruzioni operative e il vademecum pubblicato nel mese di dicembre 2008.
In particolare si segnala:
a - Elaborazione e tenuta del LUL: il Ministero precisa che i due adempimenti (elaborazione e tenuta) possono essere distinti, in particolare:
- Un professionista, per esempio commercialista, può incaricare un collega, per esempio consulente del lavoro, di elaborare il libro unico dei propri clienti e nel contempo rimanere tenutario del libro unico per conto degli stessi clienti. L'elaborazione può essere effettuata con l'autorizzazione del consulente che elabora il LUL ovvero quest'ultimo lo può elaborare utilizzando l'eventuale autorizzazione del professionista che lo ha incaricato dell'elaborazione stessa. L'azienda dovrà segnalare tale situazione alla DPL competente oppure la segnalazione potrà essere fatta dal professionista tenutario attraverso la procedura telematica INAIL "fleggando" la sola parte riferita alla tenuta. Il consulente che elabora il LUL dovrà invece, attraverso la medesima procedura telematica, segnalare all'INAIL le deleghe delle aziende interessate. Conseguentemente, non è una delega tra professionisti ma tra azienda e professionista che elabora. Si ritiene, quindi, che il cliente del professionista deve venire a conoscenza che il libro unico verrà elaborato da un soggetto terzo. Il Ministero precisa altresì che l'impresa può affidare a un consulente l'elaborazione e la stampa del LUL e affidarne invece la tenuta a un altro consulente.
b - Libri abrogati: il Ministero conferma che il libro matricola (dal 18-8-2008), i libri paga e fogli presenze (dal 1°-1-2009) sono definitivamente abrogati, conseguentemente non devono più essere utilizzati né aggiornati, ma vanno conservati per 5 anni dall'ultima annotazione. Viene altresì precisato che essendo una dismissione disposta del legislatore non è necessario annullare le parti non utilizzate;
c - Termini: viene precisato e confermato che l'elaborazione e la tenuta del libro unico sono due adempimenti distinti (anche se risulta possibile utilizzare la procedura unificata nel sito dell'INAIL). La delega al professionista per l'elaborazione e la stampa del LUL va segnalata all'INAIL entro 30 giorni, mentre la nomina a tenutario, il termine ultimo per la comunicazione alla DPL, utilizzando anche la procedura unificata nel sito dell'INAIL, è quella dell'effettiva elaborazione del LUL e cioè il giorno antecedente all'effettivo inizio della tenuta. Si ritiene, che tale precisazione vada intesa:
- Entro il giorno prima della consegna al professionista dei documenti già stampati;
- Entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento da cui decorre la tenuta.
d - Più autorizzazioni: il Ministero ha chiarito che l'utilizzo, da parte del professionista, di due sistemi diversi di stampa del LUL (stampa laser per le presenze e stampa meccanografica per i dati retributivi) non risulta idoneo a consentire la sequenzialità numerica;
e - Gli straordinari: viene precisato che nel calendario presenze del LUL devono essere registrate le effettive ore lavorate nel giorno, valorizzando a parte le ore straordinarie. Quindi non è consentito indicare gli straordinari solo nell'ultimo giorno della settimana facendo riferimento alle ore lavorate in eccesso rispetto il limite dell'orario ordinario settimanale.
f - Soggetti esclusi dalla D. Lgs. 66/2003: il Ministero del lavoro precisa che per tutte le categorie di lavoratori escluse dall'applicazione del D. Lgs. 66/2003 (per esempio il settore della vigilanza privata e si ritiene i lavoratori mobili) è consentito indicare la presenza in sostituzione dell'effettivo numero di ore lavorate;
g - Periodo di cassa integrazione: viene precisato che il LUL deve essere obbligatoriamente redatto anche nel caso in cui vi sia l'assenza per CIG per tutto il mese;
h - Luogo di tenuta: il Ministero ha precisato che ai fini della corretta tenuta del LUL, il datore di lavoro che conservi il nuovo libro obbligatorio presso di sé può scegliere liberamente la sede legale o stabile deputata alla tenuta accentrata per tutte le sedi o filiali (non è necessario effettuare specifiche annotazioni).
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