Il Milleproroghe riammette la Rottamazione-quater
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda che la legge 15/2025, di conversione del DL 145/2024 (c.d. Milleproroghe) ha previsto che possono essere riammessi alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme.
Nel dettaglio, possono essere riammessi solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024 e quelli che, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024, sono stati versati in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.
In particolare, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".
L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda infatti che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
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