La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14596 del 22 giugno 2009, ha stabilito che nel criterio di proporzionalità della sanzione (licenziamento) deve rientrare anche la valutazione del complessivo comportamento del lavoratore e del contesto nel quale il fatto, avente rilevanza disciplinare, è stato commesso.
In sostanza, la Suprema Corte ha rilevato che il licenziamento non può essere irrogato non solo quando tale sanzione, tenendo conto dell'elencazione contenuta nel contratto collettivo, sia da considerarsi più grave di quelle ordinariamente previste in relazione ad una determinata infrazione, ma anche quando, dalla valutazione complessiva del comportamento posto in essere dal lavoratore e dalla valutazione del contesto organizzativo nel quale lo stesso viene a collocarsi, emerga chiaramente una eccessiva sproporzione tra il fatto stesso e la sanzione adottata.