Il datore di lavoro che occupa con un rapporto di lavoro occasionale un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno commette il reato punito dall'art. 22 del T.U. immigrazione (Cass. 11/09/2008 n.35112).
Secondo la Suprema Corte la ratio del legislatore è quella di punire il datore di lavoro che intrattiene con il clandestino qualsiasi attività di lavoro svolto alle dipendenze, anche quello a termine, giornaliero e pure occasionale, purchè vi sia concreta occupazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.