Il lavoratore passa sotto il tornio in movimento e si infortuna? Se il datore di lavoro viola le norme di sicurezza, non c’è comportamento abnorme.
A cura della redazione
Cosa tratta
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2022, n. 23127 – Imprudente tentativo di raggiungere la postazione lavorativa passando sotto un tornio in movimento. Nessun comportamento abnorme se il datore viola le norme di sicurezza.
Una sentenza, destinata a diventare una pietra miliare nella disciplina, ma anche nella formazione di tutte le figure della sicurezza, mette in chiaro collegamento le condizioni di sicurezza dell’organizzazione, rispetto ad ogni altro comportamento anche incomprensibile.
Il principio è chiarissimo e inequivocabile : se mancano le condizioni minime di sicurezza, ogni comportamento dei lavoratori, anche quelli più pericolosi e imprevedibili, diventa di diretta responsabilità dei datori di lavoro.
La difesa dei datori di lavoro dal 1955 ad oggi ed in mancanza di altri elementi, spesso si incardina sulle azioni del lavoratore, ritenute a torto o a ragione come esorbitanti e/o abnormi.
La giurisprudenza, si è espressa più volte nel corso degli anni, per definire al meglio i contorni del già citato principio di “abnormità del comportamento dei lavoratori”, respingendo la maggior parte dei ricorsi in tal senso, con motivazioni anche articolate ed esaustive.
Ma mentre in passato le sentenze si concentravano sulla vigilanza e sulle condizioni per le quali l’abnormità e l’esorbitanza del comportamento possano essere ritenute fondanti, in questo caso il principio appare preliminare, ed afferma che in assenza di forme di tutela per i lavoratori, fornite dal primo garante della sicurezza in azienda ovvero il datore di lavoro, a nulla vale il richiamare all’ eventuale comportamento abnorme ed esorbitante, anche se paradossalmente, possa sembrare logico e fondato.
Si lavora a monte : se non ci sono le condizioni di sicurezza, tutto il resto passa in secondo piano.
Nel caso in questione il dipendente era intento a raggiungere la parte retrostante all'officina passando al di sotto di un tornio in movimento al quale gli si impigliavano i capelli e dal quale, in regione dell'assenza dei necessari dispositivi di protezione, sporgeva un tubo in lavorazione al punto tale da ostruire il regolare passaggio. Le lesioni che ne sono scaturite, con esiti permanenti, hanno originato un’accusa di lesioni personali colpose gravi.
L'addebito colposo è stato mosso al datore di lavoro :
- Per non aver aggiornato il documento di valutazioni rischi
- Per non aver integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi,
- Il Dvr risultava carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico.
- Per non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori,
- Per aver mantenuto tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.
In questo caso quindi l’addebito colposo, è stato ritenuto caratterizzato dall’inesistenza di forme minime di tutela e da una situazione di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
A nulla vale l’invocare a propria difesa il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa. Non può e non deve essere valutato come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, proprio perché le gravi inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell’attività svolta, e l’inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza, comportano in automatico l’ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro stesso.
Il comportamento della vittima secondo la Suprema Corte, anche a prescindere dall’accertata situazione di gravissima illegalità, non può quindi dirsi abnorme in quanto volta primariamente al raggiungimento della propria postazione lavorative tramite l’attraversamento a ciò deputato e di fatto ingombrato dalla disorganizzazione imperante.
Quando entra in vigore
- Le sentenze sono importanti in quanto danno indicazioni precise e circostanziate, sono prese dai giudici con la massima competenza ed esperienza, e creano precedenti che devono essere sempre considerati, ma non hanno valore di legge. Il Parlamento ha il potere di ratificare le leggi, i giudici nell’ ordinamento italiano no.
Indicazioni operative
- Il rispetto della attuale normativa vigente come conditio sine qua non per qualsiasi tipo di organizzazione operante sul territorio nazionale.
- Le sentenze si stanno concentrando su valutazioni dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria e DPI, come primi e fondamentali obblighi da cui discendono di fatto tutti gli altri, nessuno escluso.
- La compliance normativa, come garanzia del rispetto delle condizioni ritenute minime di sicurezza e come prerequisito ad esempio per le coperture assicurative e/o finanziarie.
- In mancanza del rispetto normativo anche la difesa legale diventa sostanzialmente poco efficace.
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