Il lavoratore in malattia che presta attività esterna può essere licenziato
A cura della redazione
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23444 del 5 novembre 2009, ha stabilito che il dipendente che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, svolge attività lavorativa subordinata a favore di terzo, può essere legittimamente licenziato.
La Suprema Corte ha rinvenuto, nella fattispecie da qua, l'esistenza della giusta causa di licenziamento, in quanto il lavoratore viola, con la sua condotta, gli obblighi di correttezza e di fedeltà previsti dalla legge: l'attività esterna prestata è non solo di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando quindi una fraudolenta simulazione, ma potrebbe (come avvenuto nel caso in esame) anche ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Tale condotta viola, senza dubbio, l'obbligo di collaborazione che il lavoratore deve avere con il proprio datore di lavoro, e non richiede neanche l'affissione di uno specifico codice disciplinare sul luogo di lavoro.
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