Il lavoratore in CIG o in mobilità non deve più comunicare all'INPS che si rioccupa
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 25/09/2013 n.15079, ha precisato che il lavoratore in CIG o in mobilità che trova una nuova occupazione non è più tenuto a comunicare all’Istituto previdenziale il rapporto di lavoro che ha instaurato con un altro datore di lavoro, al fine di non perdere la relativa indennità a sostegno del reddito.
Il suddetto obbligo è infatti venuto meno la scorsa estate con l’entrata in vigore del DL 76/2013 (L. 99/2013) meglio noto come decreto occupazione che ha provveduto a semplificare gli adempimenti a carico del lavoratore, stabilendo che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga sono valide anche ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione, a qualsiasi fine, posti a carico dei lavoratori nei confronti delle DTL, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti delle Prefetture-UTG.
Ne consegue che se il lavoratore sta fruendo di trattamenti di integrazione salariale o dell’indennità di mobilità, questi ultimi continueranno ad essere percepiti sino a che il nuovo datore di lavoro non avrà comunicato l’assunzione per via telematica con il mod. Unilav.
Una volta verificata la rioccupazione del lavoratore, l’INPS provvederà a sospendere il trattamento di integrazione salariale. Medesima sospensione verrà effettuata per l’indennità di mobilità in caso di nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale. Invece in caso di rioccupazione a tempo indeterminato, l’indennità di mobilità non verrà più erogata dalla data dell’assunzione.
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