Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha precisato che anche il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 e, pertanto, può rifiutarsi di prestare lavoro notturno.
Il Ministero ricorda, inoltre, ai sensi dell’art. 18bis, comma, 1 del D.Lgs. 66/2003, la violazione della disposizione in esame, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.