La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.
L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore docente è tenuto alternativamente:
-    alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
-    ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.