L’Inps, con il messaggio n. 4968 del 24 luglio 2015, ha fornito precisazioni in merito all’intervento del fondo di garanzia in caso di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ovvero della nuova procedura concorsuale introdotta dall’art. 14-ter della L. n. 3/2012.
Nel caso della liquidazione del patrimonio, il fondo di garanzia interverrà alle seguenti condizioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato; dimostrazione che il datore non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942; insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro; esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimaste insolute.
La domanda potrà essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo stato passivo da lui stesso redatto; oppure, nel caso in cui, a seguito di contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato passivo; se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere presentata dopo la relativa decisione.