Il divieto al lavoro notturno vale anche per la mamma hostess di volo
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22386 del 22 luglio 2023, ha deciso che trova applicazione anche nei confronti dell’assistente di volo il diritto di essere esonerata dal lavoro notturno fino al terzo anno di vita del bambino, previsto dall’art. 53 del D.lgs. 151/2001, anche se il D.lgs. 185/2005 relativo alla salute e alla sicurezza dei dipendenti dell’aviazione civile nulla prevede riguardo al divieto del lavoro notturno per la genitorialità.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità una hostess di volo si era rivolta al Tribunale del lavoro affinchè accertasse la violazione dell’art. 53 del T.U. maternità che sancisce il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La norma poi continua disponendo che la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni, o in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Entrambi i giudici di merito hanno accolto le richieste della lavoratrice, evidenziando che sia il D.lgs. 151/2001 che il d.lgs. 185/2005 trovano applicazione nei confronti del personale di volo dato che poggiano su ratio e finalità diverse e sono volte a tutelare beni differenti.
La compagnia aerea si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione la quale ha condiviso e confermato il giudizio della Corte d’Appello, ribadendo che la disciplina speciale dettata dal dlgs 185/2005 per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non deroga quindi l’art. 53 del T.u. della maternità.
Riguardo a quanto sostenuto dal datore di lavoro, ossia che il divieto al lavoro notturno per la lavoratrice madre possa essere esercitato soltanto se l’altro genitore non si è assentato per il medesimo motivo, la Suprema Corte precisa che dalla lettura dell’art.53 citato si evince che ciò che in primo luogo si è inteso privilegiare è il rapporto madre figlio, assicurando comunque un’alternativa, e lasciando alle parti, la scelta di chi debba avvantaggiarsi della facoltà di esonero (tra i due genitori).
In sostanza il legislatore non ha previsto un sistema rigido in cui la scelta di beneficiare della facoltà di sottrarsi al lavoro notturno sia condizionata alla necessità di sopperire all’assenza per la medesima ragione dell’altro genitore. Si è predeterminata piuttosto una scelta da parte del legislatore, che ha indicato la madre quale destinataria dell’esercizio della facoltà, ma si è consentita comunque la possibilità di derogarvi in favore dell’altro genitore.
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