La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010, ha stabilito che è possibile, in deroga alla normativa vigente, assumere un lavoratore disabile con contratto a tempo determinato, senza la necessità di indicare nel contratto le ragioni giustificatrici.
Come è noto, la norma (D.Lgs. n. 368/2001), attuativa della direttiva quadro 1999/70/Ce, che disciplina i rapporti di lavoro a termine prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato purché siano indicate, per iscritto le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Tale normativa, non si applica, però, nei confronti dei disabili, per i quali, viceversa, interviene la legge n. 68/1999, secondo cui, in deroga ai principi generali che regolano la materia, un’azienda, nell’ambito di specifiche convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, può inserire al suo interno una persona disabile anche con contratto a tempo determinato.