La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 9444 del 9 aprile 2024, ha deciso che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del dipendente se non ha indicato per iscritto le modalità di esercizio del diritto di precedenza riconosciuto dall’art. 24 del D.lgs. 81/2015 ai lavoratori con contratto a termine.

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, un lavoratore, dopo aver stipulato diversi contratti a termine con la medesima società, ha proposto ricorso davanti al Tribunale del lavoro al fine di ottenere la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre al risarcimento del danno, anche per la violazione del diritto di precedenza.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda del ricorrente, mentre in sede d’Appello la sentenza è stata riformata sul presupposto che i contratti a termine impugnati erano stagionali con la conseguenza che nei loro confronti non trovavano applicazione le regole previste dal Dlgs 81/2015 sul contratto a tempo determinato.

Il lavoratore si è quindi rivolto alla Corte di cassazione, la quale ha ribadito che l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente alle attività stagionali o ad altre strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro, dato che il carattere stagionale deve risultare dalla causale dei relativi contratti.

Riguardo alla violazione del diritto di precedenza, la Suprema Corte ha richiamato il Dlgs 81/2015 secondo cui il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto si estingue decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In sostanza la norma impone al datore di lavoro l’obbligo di richiamare espressamente nell’atto scritto il diritto del lavoratore ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore di lavoro intende assumere nei 12 mesi successivi.

La mancanza di tale contenuto formale non determina la conversione del rapporto di lavoro; tuttavia, se tale informazione preventiva non viene espressamente concessa all’atto dell’assunzione a termine, il datore di lavoro non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni.

Più precisamente, l’inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è idoneo a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore di lavoro proceda comunque a nuove assunzioni. Ne consegue che il datore di lavoro che risulta inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà tenuto al risarcimento del danno.