Il differimento contributivo per ferie collettive proroga anche la registrazione sul libro unico
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con il parere 23/07/2009 n.4, ha reso noto che se l'azienda chiude per ferie collettive e fruisce del differimento del versamento dei contributi, le registrazioni sul libro unico del lavoro potranno essere prorogate fino al giorno in cui dovrà essere versata la contribuzione mensile.
Il parere dei Consulenti del lavoro richiama l'art. 39 del DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008 secondo cui vengono considerate tempestive e quindi non sanzionabili le registrazioni sul libro unico effettuate successivamente a tale data purchè avvengano entro lo stesso giorno in cui è versata la contribuzione mensile.
Anche il Ministero del lavoro, con la circolare 20/2008, esprimendosi sulla predetta disposizione normativa, ha precisato che lo scopo che il legislatore ha voluto perseguire è quello di uniformare il termine ultimo per le scritturazioni a quello previsto per i versamenti contributivi, così che si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in tutti i casi in cui lo stesso è posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza. Ne deriva che in caso di differimento degli obblighi contributivi risulta conseguentemente differito anche il termine per la compilazione del libro unico.
Quanto detto trova attuazione in particolare nel caso di differimento del versamento dei contributi per chiusura dell'azienda per ferie collettive.
Quindi se ad esempio l'azienda viene autorizzata dall'INPS al differimento per il mese di agosto, Le annotazioni riferite all'attività del mese di luglio che dovrebbero essere indicate entro il 16 agosto vengono differite al 16 settembre, così come accade per il versamento dei contributi.
Riproduzione riservata ©