Rapporto di lavoro
Il Decreto Sviluppo è legge
A cura della redazione
Il Senato, in data 7 Luglio 2011, ha accordato la fiducia al Governo, convertendo, definitivamente con modificazioni, in legge il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia c.d Decreto Sviluppo, ora in attesa della pubblicazione sulla G.U.
Queste le principali novità che interessano il mondo del lavoro, introdotte dalla legge di conversione:
- Articolo 4, comma 15 - Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici
E’ stata soppressa la disposizione che escludeva:
-i soggetti che hanno commesso violazione gravi e definitivamente accertate in materia di sicurezza ai fini dell’aggiudicazione degli appalti (art. 38, lett. e) D.Lgs. 163/2006, codice dei contratti);
-I soggetti che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 ai fini dell’aggiudicazione degli appalti (art. 38, lett. i) D.Lgs. 163/2006, codice dei contratti);
- Art. 2 - Credito d’imposta
La prima modifica riguarda il periodo di riferimento. In particolare adesso il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e non all’arco temporale di cui al comma 1 (12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto).?Novità si registrano anche nelle ipotesi di decadenza dal credito d’imposta.
Questo viene meno qualora il numero complessivo dei dipendenti tempo indeterminato (originariamente il DL non specificava la tipologia contrattuale ma introducendo questa precisazione non risulta chiaro in quanto sembrerebbe ribadire il concetto espresso nel paragrafo precedente e non una nuova condizione), sia inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011 (e non all’arco temporale di cui al comma 1).?La Camera ha inserito all’art. 2 anche il comma 7bis che specifica che, nei casi di decadenza di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui abbiano già usufruito; in particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera c), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Dalla data del definitivo accertamento di quest'ultima, decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni. Ai sensi dello stesso comma 7-bis, inoltre, il diritto alla restituzione del credito d’imposta, nel caso di un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale (e che sia incorso in una delle ipotesi di decadenza suddette), è considerato credito prededucibile.
Art 6, c. 2, ter - Esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette
2-ter. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni (recante esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerati), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento (forse il legislatore doveva indicare 60 per mille), la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».La disciplina vigente esclude alcune categorie di datori di lavoro, pubblici e privati, con riferimento a determinate tipologie di personale, dall'obbligo suddetto.
Inoltre, i datori di lavoro possono chiedere di essere parzialmente esonerati, in relazione alle speciali condizioni della loro attività`, qualora essa non consenta di occupare l'intera percentuale di disabili prevista dalla normativa; tale domanda può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. L'accoglimento della richiesta è, in ogni caso, subordinato al versamento di un contributo in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili; il contributo è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Si prevede che, fermo restando l'obbligo del versamento contributivo summenzionato, la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione, che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio (ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari o superiore al 60 per cento (forse il legislatore doveva indicare 60 per mille). Occorre forse chiarire se anche la nuova norma sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici e se il versamento contributivo costituisca sempre una condizione ai fini dell'esonero (Dossier DL Sviluppo).
Articolo 7, comma 2, lettera u) - Rateizzazione debiti tributari
Alla precedente disposizione, ovvero: “Abolizione, nel caso di importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata, è stata aggiunta la seguente precisazione: “Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.
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