Il decreto sviluppo è legge
A cura della redazione
È stato convertito in legge, al Senato, con 216 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti, il decreto legge n. 83/2012, c.d. decreto sviluppo.
Nella legge sono stati confermati gli emendamenti, già previsti nel decreto, riguardanti la Riforma del Lavoro (L. 92/2012); in particolare:
- Contratto a termine. La riduzione degli intervalli di tempo, previsti dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato viene considerato a tempo indeterminato, può trovare applicazione per le attività stagionali ed in ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva;
- Somministrazione. In caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa in tutti i settori produttivi;
- Partite IVA. La presunzione che le prestazioni rese dai titolari di partita IVA sono da considerarsi come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trova applicazione quando la durata della collaborazione, con lo stesso committente, risulta superiore a 8 mesi annui, per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno). Cambia anche il requisito relativo al corrispettivo annuo, che deve superare l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi (al posto di uno solo);
- Lavoro accessorio. Per tutto il 2013, i percettori di prestazioni integrative del reddito potranno svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare;
- Mobilità e ASpI. Viene prorogata, fino al 31.12.2014, la disciplina transitoria che riduce, progressivamente, la durata del trattamento di mobilità fino all’entrata in vigore dell’ASpI prevista per il 2017;
- Mobilità. Entro il 31 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro provvederà ad effettuare una verifica delle disposizioni transitorie in materia di mobilità al fine di assumere eventuali iniziative in vista del passaggio all’ASpI;
- Gestione separata INPS. Viene rivisto il progressivo aumento delle aliquote contributive della Gestione separata INPS abbassando, per alcuni periodi, le aliquote dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche ed aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, riducendo il periodo transitorio e anticipando al 2016 l’aliquota a regime.
- CIGS. L’abrogazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016. Viene, inoltre, specificato che il trattamento a sostegno del reddito spetta anche alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e a quelle sottoposte a sequestro o confisca, purchè sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali.
- Ammortizzatori sociali. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendale che disciplinano il ricorso agli ammortizzatori sociali dovranno essere depositati presso il Ministero del Lavoro;
- Disabili e base di computo. Ai fini del collocamento obbligatorio, non rilevano nella base di computo del personale in forza, anche i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
- Trasferimento d’azienda. In caso di trasferimento di aziende nelle quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, trova applicazione l’art. 2112 c.c. se è stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione;
- Gestione separata e risorse. Per far fronte alle minori entrate contributive derivanti dalla rimodulazione delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS, si ridurranno le risorse destinate al Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne.
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