Il decreto sui flussi d’ingresso diventa triennale
A cura di Alberto Rozza
Dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l’immigrazione clandestina e semplificare l’ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d’urgenza il DL 10/03/2023 n.20 (in G.U. n. 59/2023) che, in deroga all’art. 3 del T.U. immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente ma per il triennio 2023-2025.
Detto decreto viene sempre approvato dal Consiglio dei Ministri, con la novità che viene chiesto un parere anche alle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine dei 30 giorni il parere non è stato reso, il decreto viene comunque adottato.
Il decreto stabilisce le quote d’ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Anche se le quote d’ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti.
Ingressi e assunzioni semplificate
L’intento del legislatore è anche quello di semplificare al massimo le procedure per l’ottenimento del nulla osta e il conseguente iter che porta all’instaurazione del rapporto di lavoro.
In dettaglio si prevede che le istanze di nulla osta che eccedono i limiti fissati dal decreto flussi possono essere riesaminate nell’ambito delle quote che verranno rese disponibili con gli ulteriori DPCM. Al fine di semplificare la procedura, in quest’ultimo caso non deve essere ripresentata la documentazione a supporto della richiesta di nulla osta già regolarmente prodotta in sede di prima istanza.
Il DL 20/2023 ha inteso anche prevenire l’immigrazione irregolare, prevedendo all’art.1, c.5 che con il decreto flussi vengano assegnate quote, in via preferenziale, ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con l’Italia, promuovono per i loro cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.
Fermo restando che il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il centro per l'impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il ruolo ricercato (art.22 del T.U. immigrazione), si prevede che tra i vari documenti da presentare allo sportello unico per l'immigrazione per ottenere il nulla osta all’ingresso, vi debba essere anche l’asseverazione (che adesso è stata resa strutturale inserendo nel T.U. immigrazione l’art.24-bis) rilasciata dai consulenti del lavoro o da uno degli altri professionisti di cui alla Legge 12/1979 oppure dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, attestante l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Queste verifiche, in origine, erano svolte dallo Sportello unico per l’immigrazione, come previsto dall’art.30-bis del DPR 394/1999. Poi il DL 73/2022 (L. 122/2022), al fine di semplificare l’iter di assunzione degli stranieri, aveva rimesso provvisoriamente ai professionisti di cui alla L. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro il compito di effettuarle. Adesso il DL 20/2023 ha reso strutturale tale compito assegnandolo a questi ultimi.
Viene semplificato ulteriormente l’iter di rilascio delle quote. In particolare, il nuovo comma 5.0.1. dell’art. 22 citato dispone che il rilascio del nulla osta avvenga entro 60 giorni, anche se non sono state acquisite dalla Questura le informazioni relative agli elementi ostativi all’ingresso dello straniero.
Nel caso in cui la Questura dovesse accertare la sussistenza dei citati elementi ostativi, il nulla osta o il visto d’ingresso vengono revocati, mentre se è già stato stipulato il contratto di soggiorno questo viene risolto. Infine, nel caso in cui sia già stato rilasciato il permesso di soggiorno, quest’ultimo viene revocato (nuovo comma 5-quater).
Un’altra importante novità riguarda l’anticipazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il comma 6-bis dell’art. 22 prevede che nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata anche a carattere stagionale. Si presume, in questo caso, che lo straniero abbia ottenuto anche il visto d’ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica, e che quindi abbia fatto regolare ingresso in Italia, dato che doveva trovarsi ancora all’estero.
Riguardo all’asseverazione di cui si è detto sopra (nuovo art. 24-bis), si prevede che le verifiche di congruità tengano conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio, economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei citati requisiti, ossia come sopra detto, osservanza dei contratti collettivi e congruità del numero delle richieste di nulla osta.
Al fine di garantire maggiore stabilità ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e ricongiungimento familiare, si prevede che la validità massima passi dagli attuali 2 anni a 3 anni, prima di dover richiedere il rinnovo alla Questura.
Ingressi legati all’istruzione e alla formazione
Il provvedimento interviene sull’art.23 del T.U. immigrazione, cambiandone in primo luogo la rubrica che da “Titoli di prelazione” viene modificata in “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi d’origine” e in secondo luogo prevedendo che l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato dello straniero residente all’estero che completa le attività di istruzione e formazione nel Paese di origine, possa avvenire al di fuori delle quote fissate con il DPCM.
La domanda di visto d’ingresso alla Rappresentanza diplomatica è presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte di un datore di lavoro.
Viene anche previsto che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione possa essere convertito in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo al di fuori delle quote d’ingresso (art.6 del T.U. immigrazione).
Supporto al settore agricolo
L’art.5 del DL 20/2023 interviene per sostenere i datori di lavoro che hanno presentato le domande di nulla osta con il decreto flussi 2022 (DPCM 29/12/2022) ma che non hanno ottenuto tutte le quote richieste. In particolare questi datori di lavoro possono ottenere, sulla base dei futuri decreti flussi emanati nel triennio 2023-2025, l’assegnazione di lavoratori con priorità rispetto ad altri datori di lavoro, comunque nei limiti delle quote riservate al settore agricolo.
Divieto di espulsione e respingimento
L’art. 19 del D.lgs. 286/1998 elenca i casi in cui opera il divieto di espulsione e respingimento. Il DL 20/2023 interviene sopprimendo la protezione che in origine veniva riconosciuta a una persona qualora esistevano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui sopra, veniva tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
In ogni caso il legislatore tutela i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati a questi soggetti. Infatti si prevede che i titoli di soggiorno possano essere rinnovati, anche se per una sola volta e con durata annuale. Resta comunque ferma la possibilità di convertirli in permessi per motivi di lavoro sempre che ne ricorrano i requisiti.
Regime sanzionatorio più severo contro gli scafisti
Vengono incrementate le sanzioni comminate, ai sensi dell’art. 12 del T.U. immigrazione, a chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. In particolare la reclusione originariamente prevista da uno a cinque anni adesso passa da due a sei anni. Mentre viene confermata la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Inoltre si eleva la reclusione da sei a sedici anni (in origine da cinque a quindici anni) quando ricorrono le seguenti fattispecie:
- l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
Viene inserito anche il nuovo art. 12-bis al D.lgs. 286/1998 rubricato “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” secondo cui chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da 20 a 30 anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. Se la morte riguarda una sola persona la pena è la reclusione da 15 a 24 anni, mentre se dal trasporto clandestino delle persone derivano lesioni gravi o gravissime che riguardano una o più persone la pena è la reclusione da 10 a 20 anni.
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