Pubblicata il 28 febbraio 2025 in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cosiddetto Decreto Emergenze, D.L. 208/2024, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Vediamo le principali misure in ambito di tutela ambientale.

Cosa tratta

La legge di conversione n.20/2025 contiene una serie di provvedimenti finalizzati a contrastare la scarsità idrica sul territorio e il rischio idrogeologico, attraverso:

  • potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche;
  • misure relative al ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento.

Il testo della legge prevede, fra le principali misure di tutela del territorio e della risorsa idrica:

  • proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine ultimo entro cui regioni e province autonome posso autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio. La misura è pensata per territori che si trovano in emergenza idrica;
  • disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, per contrastare l’emergenza idrica in Sicilia;
  • su immobili di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio intende dismettere, è concesso il diritto di prelazione a favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico. Tale diritto è subordinato all'ottenimento di un'attestazione della Regione ovvero degli enti regionali competenti;
  • proroga, fino al 31 giugno 2026, per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico da parte delle Autorità di bacino distrettuale;
  • estensione della delocalizzazione di immobili a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, a seguito del terremoto del 2017 e dell’alluvione del 2022.

Quando entra in vigore

La legge è entrata in vigore il 1° marzo 2025.