Il Decreto Del Fare è stato convertito in Legge
A cura della redazione
Il 9 agosto 2013, il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la conversione in Legge del DL 69/2013 c.d. Decreto Del Fare che dispone, tra le altre misure, la soppressione dell'obbligo (in precedenza ripetutamente procrastinato) di comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi per il calcolo delle ritenute fiscali e previdenziali, da parte dei sostituti d'imposta (c.d. 770 mensile).
Le altre natività che interessano il mondo del lavoro sono le seguenti:
Fondo di Garanzia per le PMI (art.1) - Al fine di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tramite l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia, verranno definite le misure volte ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI e limitare il rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione.
Acquisto nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (art.2) – si prevede di incentivare le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, compresi i beni strumentali d'impresa. I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.
Anticipazione del prezzo negli appalti (art.26ter) – si prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. La norma introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.
Data unica di efficacia degli obblighi (art.29) – La decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e delle imprese viene fissata al 1° luglio oppure al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. Per obblighi amministrativi si intendono la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
DURC (art.31) – Viene previsto che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all’affidatario e ai subappaltatori sia acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico.
Si dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia estesa a 120 giorni e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici.
La richiesta del DURC non viene più limitata unicamente alle fasi dell’affidamento e della gestione del contratto, ma anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l’obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni).
Nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, la stazione appaltante trattiene l’importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori.
Le amministrazioni competenti devono invitare a regolarizzare (entro e non oltre quindici giorni) eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all’interessato o per il tramite del consulente del lavoro.
Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale.
Viene disposto che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati.
Sicurezza sul lavoro (art.32, c.1-7) – viene modificata la disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), consentendo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (individuati dal decreto ministeriale), di sostituire la redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi in oggetto i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (dieci uomini-giorno nel testo originario del decreto-legge), sempre che essi non comportino i rischi ivi menzionati. La figura dell’incaricato (o del suo sostituto) deve essere obbligatoriamente ed immediatamente individuata nel contratto di appalto o d’opera.
Inoltre in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione o in cui la sovrapposizione riguardi dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti.
Le verifiche periodiche alle quali vanno sottoposte le attrezzature di lavoro per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza sono effettuati dall'INAIL o dalle ASL o dall'ARPA, ovvero, se tali soggetti comunicano di essere impossibilitati ad effettuare i predetti controlli, da altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Denuncia infortuni (art.32, c.6-7) - Viene abrogato l’obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
Prezzo negli appalti (art.32, c.7bis) - Viene disposto che il prezzo più basso nelle gare di appalto sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il costo del personale non figura più elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.
Contributi in agricoltura (art.32, c.7ter) – Norma di interpretazione autentica in materia di contributi previdenziali e di premi per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadrati, ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura. Si chiarisce che il pagamento dei contributi e dei premi in misura ridotta, previsto per le zone montane e per le zone agricole svantaggiate, compete anche ai soggetti summenzionati non operanti in tali zone, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci (anche mediante contratti agrari di natura associativa) in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. La norma, essendo di interpretazione autentica, ha carattere retroattivo.
Maternità (art.34) - Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN. Dall'ambito di applicazione della novella appaiono esclusi i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non convenzionati con il SSN.
Soppressione certificazioni sanitarie (art.42) - Fermi restando gli obblighi di certificazione per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, viene abrogato l’obbligo di produrre taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro. In particolare, tra i certificati abrogati, si ricorda il certificato di sana e robusta costituzione in relazione all’ammissione ad istituti scolastici ed alle scuole convitto professionali per infermiere, quello per il servizio farmaceutico e per l’assunzione nel pubblico impiego, quello per la nomina a giudice di pace o a giudice onorario aggregato. Viene poi stabilito che, per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al DLgs 81/2008, non trovano applicazione, in virtù delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante l’idoneità psico-fisica per l'esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici.
Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto (art.42ter) - Si prevede che, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, per i lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 69/2013), cessati dal lavoro per mobilità oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici.
Solidarietà negli appalti (art.50) - viene meno la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore; responsabilità permane invece per gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Semplificazione IVA (art.50bis) - Dal 1 gennaio 2015 ai titolari di partita IVA potranno optare per una forma semplificata di comunicazione telematica giornaliera all'Agenzia delle entrate concernente dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.
Ampliamento assistenza fiscale (51bis) – Viene riconosciuta la possibilità, a decorrere dal 2014, ai soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio. In sostanza viene estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell’anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell’anno successivo non risultano più tali e quindi non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta.
Riscossione rateizzata (art.52) – Viene elevata fino a 120 rate mensili la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (dieci anni a fronte delle 72 rate mensili, cioè sei anni, consentiti dalla disciplina previgente) nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica; tale rateazione può esser prorogata per altri 10 anni. Si amplia inoltre, da due ad otto, il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determinano la decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione.
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