Il Decreto Anticipi è Legge
A cura della redazione
La Camera dei Deputati, nella seduta del 13 dicembre 2023, ha approvato in via definitiva il DDL di conversione con modificazioni del DL 145/2023, meglio noto come Decreto Anticipi, che tra le varie novità previde una diversa modalità di calcolo dei fringe benefit.
In particolare l’art.3, c. 3-bis, modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Nel dettaglio la norma modifica il comma 4, lettera b), dell’articolo 51 del TUIR, disponendo che, già a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini della determinazione in denaro dei valori che concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno previsto dalla disposizione originaria) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.
Invece l’art. 18 prevede che, per l’anno 2022, l’indennità una tantum pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
La disposizione normativa prevede anche che per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
Infine si segnala che l’art.18-bis proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, relativo al diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, anche in assenza degli accordi individuali e sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
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