Il Decreto Alluvione è legge
A cura della redazione
Il Senato della Repubblica, in data 27 luglio 2023, ha approvato il DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. 61/2023.
In attesa che il provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si illustrano le principali novità in materia di lavoro:
- è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della cd. rottamazione-quater, ovvero della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall’alluvione (art. 1, c. 4-bis);
- tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1. In sede referente il campo di applicazione della disposizione è stato esteso, altresì, ai soggetti che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei medesimi territori alla data del 1° maggio 2023.
La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e propedeutici: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la L. 241/1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Ai fini del computo dei relativi termini, pertanto, non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 1° maggio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 31 agosto 2023.
- L’art. 7 riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del CdM del maggio 2023 e che, al 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 del D.L. 61/2023, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari.
Tra le novità introdotte in sede di conversione (art. 7, c. 2, ultimo periodo), si rileva che l’impossibilità dei lavoratori dipendenti del settore privato a recarsi, in tutto o in parte, al lavoro deve essere adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
L’art. 7-bis – inserito in sede referente – introduce una deroga che consente il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine (ivi compresi quelli a scopo di somministrazione di lavoro) anche in assenza delle causali che costituiscono (in base alla normativa generale) condizione per rinnovi o proroghe che determinino una durata complessiva del rapporto di lavoro superiore a 12 mesi; la deroga è ammessa per proroghe o rinnovi concordati entro il 31 agosto 2023 e relativamente ad un periodo massimo di 90 giorni e può concernere esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese che abbiano sede legale o operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 del D.L. 61/2023 e che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Resta fermo che la durata complessiva del rapporto di lavoro non può superare i 24 mesi.
L'art. 11, c.1, invece, prevede che la sospensione dei termini riguardi non solo le imprese e le società con sede operativa nei territori alluvionati, ma anche quelle con sede legale o unità locali nei Comuni di cui all'allegato 1. Inoltre la norma stabilisce che la sospensione del pagamento dei mutui trovi applicazione anche alle imprese e società con sede operativa nelle province di RE, MO, BO, FE, RA, Forlì-Cesena e Rimini.
Infine il comma 10-ter dell'art. 12 dispone che i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese agricole aventi sede legale o operativa nei territori indicati nell'allegato 1, non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.
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