Il DDL lavoro è legge – le novità in materia di sicurezza
A cura della redazione
Via libera del Senato al DDL n.1264 “Disposizioni in materia di lavoro”, che contiene anche alcune modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. Con questo provvedimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende portare avanti azioni di semplificazione, stabilità dell’occupazione e della sua qualificazione, anche in contrasto al lavoro sommerso e al caporalato, e di miglioramento del monitoraggio della salute e sicurezza dei lavoratori.
La relazione annuale del Ministero del lavoro
Prima novità prevista dal testo è l’introduzione dell’art.14-bis al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81, che prevede Il testo approvato dal Senato prevede una relazione annuale da parte del Ministero del lavoro al Parlamento sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione, da presentare entro il 30 aprile, dovrà includere i dati relativi agli incidenti sul lavoro, le azioni adottate per migliorarne le condizioni di salute e sicurezza, nonché le linee di intervento future, senza creare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Le novità per i medici competenti e la sorveglianza sanitaria
Il disegno di legge presenta anche alcune novità per il D.Lgs. 81/08 nell’ambito della formazione dei medici competenti e della sorveglianza sanitaria, in particolare:
- Art.38revede che il Ministero della Salute sia incaricato di monitorare il mantenimento dei requisiti per i medici competenti, tramite i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina;
- Art.41: relativamente alle visite preventive, ovvero quelle svolte prima dell’inizio dell’attività lavorativa, viene chiarito ufficialmente che possano essere svolte anche in fase pre-assuntiva. A questo proposito, viene data la possibilità al medico competente di valutare l’idoneità anche in base agli esami già svolti dal lavoratore, risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’art. 25, co. 1, lettera e), in moda da evitare duplicazioni e accorciare i tempi per il giudizio;
- Art.41: una modifica rilevante riguarda il rientro dei lavoratori dopo periodi di malattia superiori a 60 giorni, per cui il disegno di legge cancella di fatto l’obbligo della visita medica per la ripresa dell’attività lavorativa, ma lascia al medico competente la possibilità di valutare quando è necessaria o quando può essere rilasciato un giudizio di idoneità senza.
Lavori in ambienti sotterranei o semisotteranei
Il DDL lavoro prevede anche la possibilità di lavorare in deroga in locali sotterranei o semisotterranei, previa comunicazione tramite PEC da parte del datore di lavoro all’Ispettorato nazionale del lavoro, a cui dovrà allegare la documentazione che evidenzi il rispetto dei requisiti per l’ottenimento del nullaosta, ovvero:
- uso per lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili;
- idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Per la documentazione da allegare, bisognerà attenersi a quanto indicato da una specifica circolare dell’INL.
Dopo trenta giorni dalla comunicazione, l'uso dei locali potrà iniziare, salvo richiesta di ulteriori informazioni.
Il testo interviene poi sul D.lgs. 81/17, in materia di smart working, stabilendo un termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile, ovvero entro 5 giorni dall’inizio dell’attività.
Semplificazione delle procedure per i ricorsi
Il DDL introduce modifiche per semplificare i ricorsi relativi alle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre a quelli riguardanti le prestazioni di infortuni domestici. Le modalità di presentazione dei ricorsi saranno esclusivamente telematiche, con un termine di trenta giorni per l'impugnazione.
Sospensione degli adempimenti fiscali
In caso di parto o interruzione di gravidanza oltre il terzo mese, nonché per assistenza a figli minorenni ricoverati, i liberi professionisti vedranno sospesi i termini relativi agli adempimenti fiscali. In caso di assistenza a un figlio in ospedale, il libero professionista dovrà certificare il ricovero per sospendere gli adempimenti legati alla sua attività professionale.
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