Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 13 dell’11 aprile 2016, ha affermato che il datore di lavoro non può disporre una collocazione temporale di fruizione del congedo parentale diversa da quella che il lavoratore ha richiesto rispettando i termini di preavviso.
Rimane ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
Il Ministero ha altresì precisato che possono essere considerate ancora efficaci le clausole della contrattazione collettiva, già vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80/2015, che richiedono un preavviso non inferiore a 15 giorni per la richiesta del congedo parentale ex art. 32, d.lgs. n. 151/2001. Si ricorda che il Jobs Act ha ridotto il termine di preavviso a 5 giorni.