Secondo l’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR non concorre a formare reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, purchè perseguano una delle finalità di cui al comma 1 dell’art. 100, consistenti in: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quali siano i benefit che hanno come finalità il culto.

Tra questi non vi sono dubbi che possa rientrare il classico viaggio con finalità religiose, come ad esempio un pellegrinaggio in Italia o all’estero.

Anche se si tratta di un flexible benefit molto marginale rispetto alle normali politiche aziendali, può in ogni caso essere incluso in un piano welfare e offerto a tutti i dipendenti o ad una categoria omogena di dipendenti e ai loro familiari (ex art. 12 del TUIR) che sono particolarmente devoti o semplicemente interessati ad una determinata religione.

Tra le spese che possono essere incluse nell’opera o servizio offerto con finalità di culto vi rientrano non solo quelle di viaggio (biglietto dell’autobus, treno o aereo), ma anche quelle per il pernottamento presso le strutture ricettive (alberghi, ostelli, ecc.) e per il consumo dei pasti (presso ristoranti, bar, ecc.) così come quelle per l’ingresso in particolari aree a pagamento (come i musei) oppure il costo per le guide turistiche.

Si pensi, a titolo d’esempio, ai pellegrinaggi: a Fatima, a Lourdes, in Terra Santa, a Medjugorje, al cammino di Santiago di Compostela e al santuario della Madonna di Guadalupe. Ma l’elenco si allunga considerevolmente se si includono i viaggi in altre località di culto, anche diversa da quella cattolica (Turchia, India, Armenia, Iran ecc.).

Ma vi rientrano anche i viaggi sul territorio italiano, come ad esempio quello in Vaticano, ad Assisi, a Loreto o a San Giovanni Rotondo.

Come tutte le altre opere e servizi offerti ai sensi dell’art. 51, c.2, lett. f) del TUIR, le spese non possono essere oggetto di rimborso. Quindi il lavoratore non può sostenere direttamente le spese e poi richiedere all’azienda il rimborso delle stesse presentando le pezze giustificative.

Sarà invece lo stesso datore di lavoro che dovrà predisporre dei pacchetti viaggio, anche avvalendosi di convenzioni con le agenzie turistiche.