La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 2 del 2 maggio 2013, ha chiarito quali sono i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
In particolare, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 81/2008, i soggetti di cui sopra devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato art. 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini dell’individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall’art. 98, comma 1, si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo:
1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capocantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
Le attività svolte devono far riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e ss. mod. ed integr.