Il convivente more uxorio non può essere coadiuvante familiare
A cura della redazione
L’INL, con la Nota n. 879 del 23 maggio 2023, ha precisato, conformandosi alla posizione dell’INPS e del Ministero del lavoro, che il convivente more uxorio non può essere considerato collaboratore e/o coadiuvante familiare, con la conseguenza che è escluso dal campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.
La precisazione dell’INL ruota intorno dalla Legge 76/2016 che ha riconosciuto al solo soggetto unito civilmente le identiche tutele previdenziali riconosciute al coniuge.
Richiamando la circolare INPS 66/2017, l’INL ha ribadito che il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare dell’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Tale conclusione, sottolinea la Nota 879/2023, si fonda sia sul tenore letterale dell’art.230-ter c.c. (norma introdotta dall’art.1, comma 46, della L.n.76/2016 cit. e disciplinante la posizione del convivente di fatto e i diritti in titolarità dello stesso) che sull’orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità circa le preclusioni all’equiparazione di status tra coniuge/familiare e convivente more uxorio, proprio in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi rappresentati (in negativo per il secondo) dal legame di parentela e/o affinità rispetto al titolare dell’impresa (da cui l’inapplicabilità dell’art.230-bis c.c. cit. e, di conseguenza, l’insussistenza dell’obbligo contributivo/iscrizione alle gestioni autonome).
Quindi l’INL propende per la conferma delle istruzioni INPS sopra richiamate in quanto ritenute coerenti con i dati normativi qualificatori delle posizioni soggettive coinvolte (familiare; parte dell’unione civile; convivente di fatto) come interpretati a tutt’oggi, in senso conforme, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n.22405/2004; Cass.n.4204/1994) che esclude, per quanto in questa sede di stretto interesse, l’equiparazione di status tra il coniuge (e, per assimilazione normativa, le parti unite civilmente) e il convivente more uxorio.
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