Il contributo di solidarietà al netto dell'agevolazione fiscale
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, ha risposto ad alcuni quesiti riguardanti detrazioni, cedolare secca, redditi da lavoro dipendente, IMU e IVIE.
In particolare, per ciò che concerne il contributo di solidarietà (3% da applicarsi, per i redditi complessivi superiori a 300.000 euro, sulla parte eccedente il predetto importo) di cui all’art. 2 del DL 138/2001, si precisa che il reddito complessivo da considerare deve essere calcolato al netto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 3 della L. 238/2010.
In basa alla normativa suddetta, per le persone fisiche che avviano in Italia un’attività di lavoro dipendente, il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, con le seguenti percentuali: 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori (si veda anche circ. 14/E del 4.5.2012).
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